RISORSE UMANE

Prevenzione e sicurezza in azienda (nei luoghi di lavoro) D. Lgs 81/2008:

Attenzione obbligo di inserire nel DVR la valutazione dello stress lavoro – correlato entro il 31 dicembre 2010 (stress da lavoro).

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere IMPERATIVAMENTE adottate da ogni società, dai suoi collaborat ori (i dirigenti e i preposti) e dai lavoratori stessi.

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell’azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all’interno dell’Azienda.

In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro) modificato di recente. Questo decreto recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.

Dall’omissione delle precauzioni in materia consegue sia la responsabilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore subordinato. Le aziende che, allo stato attuale, non sono ancora in regola, cioè non hanno provveduto alla valutazione dei rischi, alla stesura/aggiornamento del documento, all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla nomina degli addetti e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai corsi di formazione, ecc, rischiano l’arresto da tre (3) a sei (6) mesi o un’ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400 (art. 55, co. 1, TUSL) nonché la sospensione dell’attività imprenditoriale (e relativa interdizione alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione).

In Italia con il recepimento della Direttiva 89/391/CEE si è introdotta l’obbligatorietà della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in tutte le attività pubbliche e private con lavoratori dipendenti (o assimilabili).

Questo decreto prevede all’art 28 che in tutte le aziende pubbliche e private venga predisposto e regolarmente aggiornato un apposito Documento di Valutazione dei Rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di lavoro (che eventualmente può farsi supportare dalla consulenza di professionisti esperti della materia).

Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale da adottare e gli interventi di adeguamento indicati su questo documento dovranno poi essere attuati immediatamente o a breve termine se hanno carattere di urgenza, o saranno inseriti nella programmazione aziendale se si tratta di lavori di adeguamento previsti a medio o a lungo termine.

L’articolo 28 del TUSL prevede che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) abbia i seguenti contenuti:

  • Relazione sulla valutazione dei rischi: contenente l’indicazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa. Questa analisi è in genere divisa secondo più fattori di rischio, ad esempio: ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, aspetti organizzativi e gestionali, ecc. L’analisi è preceduta dalle informazioni sull’attività e sull’organigramma aziendale. Devono inoltre essere indicati i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi.
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate al fine di eliminare i rischi individuati, o nel caso in cui non sia possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio a un livello “accettabile”.
  • Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure per la sicurezza;
  • Indicazione del Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente;
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuale, che sono gli indumenti di protezione che i lavoratori indossano al fine della protezione individuale (ad esempio: calzature di sicurezza, casco, guanti, mascherine, ecc.)
  • Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, in cui si indicano tutte quelle misure che devono essere intraprese al fine di migliorare i livelli di sicurezza nel tempo (manutenzioni, verifiche, attività di informazione e formazione dei lavoratori ecc.).
  • Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

È in generale utile integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con le seguenti informazioni:

  • Procedure di sicurezza sul lavoro: consistono in circolari o disposizioni scritte, rivolte ai lavoratori, per l’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Ad esempio, si hanno procedure di sicurezza per l’uso di scale portatili, di ponteggi e tra battelli, per l’uso di taglierine, macchine utensili, saldatrici, trapani elettrici, mole, frese, ed in generale per ciascun dispositivo il cui uso può comportare pericoli tipici e ripetitivi sul lavoro.
  • Planimetrie dell’edificio analizzato: redatte in scala e con l’indicazione delle attività svolte nei vari locali e dei dispositivi di sicurezza presenti. Talvolta si allegano alla valutazione dei rischi anche alcune certificazioni sulle strutture e sugli impianti e alcuni verbali di sopralluoghi tecnici fatte nell’azienda da tecnici abilitati in materia di prevenzione, su incarico del datore di Lavoro o dei dirigenti aziendali.

Il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi deve essere predisposto ed aggiornato in modo specifico, in particolare per aziende di grandi e medie dimensioni. Per attività piccole e con rischi limitati può essere fatta mediante autocertificazione (fino a 10 lavoratori) o con con criteri standardizzati (fino a 50 lavoratori).

La valutazione ed il relativo documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Inoltre per alcuni rischi, quali ad esempio i rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), agenti chimici, agenti cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, sono specificamente individuati nel TUSL, disposizioni inerenti alla valutazione stessa, eventuali limiti all’esposizione dei lavoratori e specifiche misure di prevenzione e protezione, in relazione all’esposizione stessa.