RISORSE UMANE

Danno alla salute e mobbing in Italia:

L’art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di tutelare non solo la persona fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore.

La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato i danni alla salute che possono derivare al lavoratore (o al lavoratore oggetto di mobbing):

  • danno biologico: consiste in una lesione dell’integrità pscico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, che stabilisca l’esistenza di una patologia;
  • danno morale: si identifica nello stato di sofferenza acuta interiore e di turbamento dello stato d’animo del lavoratore;
  • danno esistenziale: il pregiudizio provocato al lavoratore tale da alterare le sue abitudini di vita e le relazioni con le altre persone, tali da compromettere la stessa qualità della vita.

Resta fermo in ogni caso la possibilità di ottenere il risarcimento di specifici danni patrimoniali (lucro cessante e danno emergente), purchè sia una conseguenza immediata e diretta dell’atto lesivo (art. 1223 c.c.).

Il mobbing può essere definito come un atteggiamento persecutorio realizzato tramite una serie di violenze psicologiche, prepotenze, violenze morali, dequalificazioni e soprusi, perduranti nel tempo, eseguite ad arte da un superiore gerarchico (c.d. “mobber”) e/o da colleghi, al fine di isolare e danneggiare il lavoratore (vittima) e, normalmente, per estrometterlo dall’attività lavorativa.