Patto di non concorrenza in Italia:
Il patto di non concorrenza, qualificato come contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, è il contratto mediante una società, per proteggersi da un’eventuale attività di concorrenza da parte dell’ex dipendente, può limitare l’attività professionale di quest’ultimo successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale patto, che può essere stipulato al momento dell’assunzione, durante lo svolgimento o al termine del rapporto, costituisce un accordo a sé stante, distinto dal rapporto contrattuale corrente tra le parti e autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 del codice civile (c.d. obbligo di fedeltà).
La disciplina di questo particolare accordo è contenuta nell’art. 2125 del codice civile secondo cui “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Onde valutare la legittimità del patto di non concorrenza o prevederne la stesura, occorre valutare l’adeguatezza del corrispettivo a favore del lavoratore nonché i limiti di oggetto, durata e territorio.